PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno per cumulo d'infermità).

      1. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978», sono unificati in un unico assegno il cui importo è pari al valore dell'assegno più alto previsto dalla medesima tabella aumentato del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      2. Gli importi dell'assegno per cumulo d'infermità previsto dalla tabella F annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo rideterminati dall'allegato II annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007 e di un ulteriore 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 2.
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi o affetti dall'amputazione dei quattro arti).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E

 

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annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa in misura doppia a quella prevista».

Art. 3.
(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli orfani dei grandi invalidi di guerra, dei caduti in guerra e per servizio).

      1. Alle vedove e ai vedovi dei grandi invalidi di guerra o per servizio ascritti alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella misura del 60 per cento degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al medesimo testo unico di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.
      2. Agli orfani che hanno convissuto o prestato assistenza al grande invalido di guerra o per servizio di cui al comma 1, all'atto del decesso del genitore è concesso, a domanda, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un assegno pari al 30 per cento degli importi degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

Art. 4.
(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978).

      1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 915 del 1978, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera E) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) Sordità bilaterale superiore all'80 per cento quando si accompagni a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), e alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani»;

          b) alla lettera H) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) Disturbi nervosi di tipo depressivo, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali infermità accompagni una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)».

Art. 5.
(Adeguamenti degli importi per i grandi invalidi di prima categoria).

      1. Gli importi pensionistici spettanti ai grandi invalidi di prima categoria previsti dalla tabella C annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, rideterminati dall'allegato III annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Qualora il grande invalido sia affetto da una seconda infermità, ascrivibile entro la quinta categoria della citata tabella C, l'aumento è del 40 per cento sempre a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11.500.000 euro, si provvede per l'anno 2007 e seguenti, mediante l'utilizzazione degli importi

 

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previsti dal capitolo 1316 dell'unità previsionale di base 2.1.2.3 «Pensioni di guerra» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. I benefìci economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      4. Ai benefìci economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.